ISCRIZIONE

Devo registrarmi per la prima volta: come posso fare?

Per effettuare la prima registrazione all’Ordine e al relativo Albo è necessario collegarsi al sito https://iscrizioni.alboweb.net .

Cliccare poi in alto a destra sulla dicitura “Registrati”: questo permette di aprire un form da compilare in tutte le sue parti che costituisce una pre-registrazione che deve essere poi approvata dal Direttivo dell’Ordine.

A fondo pagina è presente il seguente riquadro con i materiali informativi necessari:

FAQ 1

Come faccio a pagare la tassa di iscrizione annuale e a verificare di aver correttamente evaso il pagamento delle tasse di iscrizione relative agli anni precedenti?

Per il pagamento della tassa di iscrizione annuale si può:

  • Collegarsi a https://amministrazione.alboweb.net/login e inserire email e password
  • Selezionare a sinistra “Cassetto Pagamenti”
  • Si aprirà lo storico dei pagamenti, quindi cliccare il simbolo “€”
  • Inserire Codice Fiscale ed email e scegliere il pagamento:
    • PAGA ONLINE per pagare immediatamente tramite pagoPA
    • PAGA PIÙ TARDI per scaricare il cartaceo

Una volta effettuato l’accesso al proprio profilo di utenza, comparirà la seguente schermata:

Per visualizzare una guida con immagini: TUTORIAL_TASSA_ISCRIZIONE_2022

Quando deve essere pagata la tassa di iscrizione?

La tassa di iscrizione deve essere pagata ogni anno nel primo trimestre, in modo da permettere all’Ente di avere la liquidità necessaria per svolgere tutte le attività programmate nel bilancio previsionale.

Come faccio a recuperare la mia password dal sito di iscrizione?

In caso di smarrimento della password di accesso, bisogna collegarsi al sito della piattaforma AlboWeb. A destra si trova la seguente colonna:

Cliccando sulla casella arancione “Recupera password” sarà possibile recuperare la propria credenziale seguendo le istruzioni.

Ho bisogno del mio numero di iscrizione all’albo. Dove lo trovo?

Per recuperare il proprio numero di iscrizione bisogna collegarsi al sito www.tsrm.org . Una volta sulla pagina, cliccare a destra su “Ricerca Iscritti – AUN”. Si aprirà il seguente filtro di ricerca:

Per avviare la ricerca basta inserire anche un solo campo.

Una volta trovata l’anagrafica sarà possibile ottenere il proprio numero di iscrizione, con la relativa data di delibera in cui l’atto amministrativo è stato formalizzato, oltre all’informazione sul proprio stato di iscrizione.

Come faccio a controllare lo stato della mia domanda di iscrizione all’ Ordine?

Per controllare lo stato della propria domanda di iscrizione è necessario collegarsi alla piattaforma “iscrizioni AlboWeb” ed effettuare l’accesso con le proprie credenziali (username e password). Una volta effettuato l’accesso al proprio profilo di utenza, comparirà un menù che indica la possibilità di inviare una nuova domanda o di consultare l’elenco delle domande inviate.

Nella sezione “Elenco domande inviate”, una volta selezionata la domanda di interesse, alla voce “Cronologia” sarà possibile seguirne lo stato.

Mi sono accorto di aver pagato due volte la quota d’iscrizione: cosa devo fare?

In questo caso occorre inviare una mail all’indirizzo piacenza@tsrm.org ed allegare in formato PDF la documentazione relativa al doppio pagamento. L’Ordine si attiverà per il rimborso.

Chi decide l’importo della tassa di iscrizione annuale all’Ordine?

La proposta economica di determinazione dell’importo della tassa di iscrizione annuale è approvata da tutti gli iscritti all’Ordine, su proposta del Tesoriere e del Consiglio Direttivo in occasione della Assemblea Plenaria degli iscritti.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Che cos’è?

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica che utilizza i protocolli standard della posta elettronica tradizionale: essa, però, fornisce al mittente la prova legale dell’invio, della consegna e dell’integrità della email in formato elettronico, nonché dei documenti informatici eventualmente allegati.

A cosa serve?

La PEC serve alla trasmissione di messaggi in formato elettronico con eventuali allegati di cui si voglia avere la certezza di recapito ed integrità. Dal punto di vista tecnico e legale, la PEC è nata per sostituire la Raccomandata postale con ricevuta di ritorno (raccomandata AR). Così come avviene per la raccomandata AR, infatti, al mittente viene inviata una ricevuta che attesta la consegna del proprio messaggio al destinatario.

Per quali ragioni devo dotarmi di una PEC?

Le ragioni per dotarsi di una PEC sono le seguenti:

  1. L’Art. 7 D.lg.29/11/2008 n.185 convertito nella legge 28/01/2009 obbliga ciascun professionista ad averne una;
  2. La PEC è uno strumento semplice e sicuro tramite il quale l’Ordine può inoltrare certificati e comunicazioni, evitando l’invio di materiale in cartaceo;
  3. La propria mail PEC viene inserita in un registro pubblico e nazionale che si chiama INIPEC: le amministrazioni pubbliche possono anche erogare al titolare di casella postale delle sanzioni notificandole senza l’invio di una raccomandata postale.
  4. Tramite PEC si possono inoltrare le domande di ammissione a concorsi pubblici e altre comunicazioni di carattere ufficiale. La PEC ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento: essa garantisce, quindi, l’opponibilità a terzi dell’avvenuta consegna.

Attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata è obbligatorio o è a discrezione del professionista?

La Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 convertita in legge, con modificazioni, nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 ha stabilito l’obbligo di attivazione di un indirizzo PEC per tutti i professionisti iscritti in Albi.
Dal 17/07/2020 il c.d. Decreto Semplificazioni (articolo 37, comma 1 lettera e) dispone: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.

Entro quando è necessario attivare un indirizzo PEC?

L’attivazione è necessaria immediatamente dopo l’iscrizione all’Ordine. 

Cosa succede se non attivo la PEC?

In caso di mancata attivazione della PEC, l’Ordine invierà la diffida ad adempiere a tale obbligo, a seguito della quale sono previsti 30 giorni di tempo per dare comunicazione all’Ordine stesso dell’indirizzo PEC attivato. In caso di mancata ottemperanza alla diffida il professionista sarà sospeso dall’Albo fino all’ avvenuta comunicazione di un indirizzo PEC attivo.

Una volta attivato l’indirizzo PEC devo comunicarlo all’Ordine?

Soltanto chi abbia attivato “autonomamente” una casella di posta elettronica certificata, senza usufruire dell’iniziativa dell’Ordine, deve comunicarlo inviando una mail PEC a piacenza@pec.tsrm.org

Come faccio ad attivare la mia casella PEC?

Al momento della avvenuta iscrizione, nel caso che non si sia indicato il possesso della PEC, l’Ordine provvede all’acquisto della suddetta, una volta espletati i tempi tecnici riceverà un link di attivazione sulla email comunicata al momento della iscrizione.
Una volta aperta la PEC, è consigliato intervenire nel desktop per inserire l’email di recupero e di collegamento, in modo di avere una notifica di ricezione PEC anche su una email di uso quotidiano.

Come faccio a recuperare la password della mia PEC?

In caso di smarrimento della password di accesso alla PEC,  è necessario collegarsi al sito di Aruba PEC (https://webmail.pec.it/)  e selezionare la voce “Recupero password”. Il sistema invierà il link di ripristino per la creazione di una nuova password alla mail ordinaria indicata in fase di iscrizione all’Ordine.
E’ consigliato scaricare l’app “ARUBA PEC”  sullo smartphone, per ricevere e per visualizzare in tempo reale tutte le notifiche relative ai messaggi.

POLIZZA ASSICURATIVA

Per quale ragione devo dotarmi di una polizza RC professionale?

La necessità di una polizza RC professionale è prevista dalla legge 24/2017 : essa obbliga ciascun professionista sanitario ad averne una.

Come faccio ad aderire alla polizza RC professionale?

Per aderire alla polizza è necessario collegarsi alla piattaforma https://amministrazione.alboweb.net/login ed effettuare il login con le proprie credenziali (emaile password).
Una volta effettuato l’accesso al proprio profilo di utenza, si potrà collegarsi al portale Aon.

Per la guida dettagliata: TUTORIAL_ASSICURAZIONE

Cos’ è il sistema di protezione della Federazione Nazionale degli Ordini TSRM PSTRP?

Il sistema di protezione è un sistema organizzato di persone e servizi che la Federazione mette a disposizione dei suoi iscritti per consentire un esercizio professionale più sicuro. Maggiori informazioni sono consultabili tramite il seguente link.

Sono obbligato ad aderire alla polizza assicurativa messa a disposizione dagli Ordini?

No. L’obbligo, infatti, verte sul fatto di possedere una polizza assicurativa RC professionale per i professionisti sanitari, che non per forza deve essere quella messa a disposizione dagli Ordini. E’ possibile anche sceglierne una alternativa fornita da altre compagnie assicurative.

Come faccio ad ottenere un certificato nominale assicurativo?

Per l’emissione di certificati nominali assicurativi, su espressa richiesta da parte degli Assicurati, ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A mette a disposizione un proprio portale in grado di garantire l’accesso del singolo assicurato in un’area personale protetta dove lo stesso possa effettuare la propria richiesta di certificato. La compagnia avrà 5 giorni di tempo per mettere a disposizione il certificato nell’area personale dell’Assicurato o direttamente nella casella di posta elettronica o PEC indicata dallo stesso. Per effettuare la richiesta, l’assicurato dovrà dichiarare la regolare iscrizione agli Ordini TSRM PSTRP e l’avvenuto pagamento del relativo premio assicurativo.

Questa polizza copre i rischi per responsabilità di Colpa Grave patrimoniale?

Si. Nella polizza sono compresi tutti i danni, di qualsiasi natura, sia patrimoniali, sia non, che siano conseguenza dell’attività professionale esercitata dal professionista sanitario e che siano oggetto di una richiesta di risarcimento e/o fatti e/o circostanze. La copertura opera sia per Colpa Lieve sia per Colpa Grave.

La tutela legale civile e penale è compresa?

La tutela legale penale non è compresa nella polizza assicurativa.
Sono incluse, invece, le spese legali in ambito civile.
Tutti i casi che riguardano:

  • pazienti danneggiati che decidono di intraprendere un’ azione giudiziaria civile nei confronti di un professionista sanitario assicurato tramite polizza collettiva per ottenere il risarcimento di un danno
  • Enti sanitari privati (o il loro Assicuratore) che si rivolgono alla giustizia civile per ottenere il recupero di quanto risarcito a un paziente
  • La Corte dei Conti che decide di agire per ottenere il risarcimento di un danno erariale verificatosi a seguito del pagamento di un danno a favore di un paziente

prevedono delle spese di carattere legale relative ad avvocati, periti etc… e altre spese di giustizia.
Il costo di queste spese è compreso nelle cosiddette spese legali o spese di lite.
Inoltre è previsto che le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato siano a carico della Società di assicurazioni, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda.
Quindi, poiché il massimale è previsto in € 2.000.000/5.000.000 per sinistro e per anno, il massimale relativo alle spese di lite sarà pari ad ulteriori € 500.000/1.250.000 per sinistro e per anno.

ATTENZIONE! La compagnia assicuratrice non rimborserà le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati o accettati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
E’ necessario, quindi, che la nomina di un perito o di un avvocato sia concordata con l’Ente Assicuratore, per evitare di vedersi respingere il rimborso da parte della Compagnia.

Nella polizza assicurativa è compresa la tutela per Colpa Grave in ambito sanitario per tutte le professioni appartenenti all’Albo?

Si, la copertura assicurativa prestata dalla polizza opera per tutti gli iscritti agli Albi professionali di cui al Decreto del Ministero della Salute 13 marzo 2018 – Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (18A02393, GU Serie Generale n.77 del 03-04-2018) che abbiano aderito alla Polizza Collettiva ad Adesione nelle forme e nei modi previsti dalla documentazione di gara. La copertura della polizza opera sia per Colpa Lieve sia per Colpa Grave.

Per “Assicurato” si intende la singola persona che paga il premio (naturalmente iscritta al proprio albo) o tutti gli iscritti alla propria categoria di appartenenza? In breve, i 5.000.000 euro di copertura riguardano il singolo sottoscrittore o tutti?

L’Assicurato è il soggetto che, regolarmente iscritto al proprio Albo di appartenenza, aderisce alla Convenzione Assicurativa Collettiva ad Adesione, pagando il relativo premio di € 30 o € 35 a seconda che opti per il massimale di € 2.000.000 o di € 5.000.000. Questo massimale deve intendersi per ogni persona assicurata, per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo. Si precisa quindi che non si tratta di un massimale aggregato per tutti gli aderenti alla convenzione stessa.

Cosa vuole dire questo? Vuol dire che se ci fosse un sinistro che risarcisce un terzo con € 1.000.000 a giugno 2020, allora per quel professionista sanitario assicurato con un massimale di € 5.000.000 rimarranno ancora € 4.000.000 per altri risarcimenti a terzi danneggiati per tutto il 2020.

Possono coesistere due o più assicurazioni che coprono lo stesso rischio?

Si, possono coesistere due o più assicurazioni che coprono lo stesso rischio. Molte polizze di sola Colpa Grave oggi in circolazione prevedono che, nel caso in cui coesistano due o più assicurazioni per il medesimo rischio, la copertura prestata da tali polizze operi a “secondo rischio”, ovvero solo dopo che sia stato esaurito il massimale dell’altra o delle altre polizze. Si tratta di un abile stratagemma per ridurre le possibilità di azionare la polizza in presenza di un sinistro.
La polizza della Convenzione Collettiva voluta dalla Federazione, invece, prevede che, in caso di coesistenza di due o più assicurazioni per il medesimo rischio, essa operi sempre a primo rischio, cioè non sarà subordinata all’esaurimento del massimale di altra o altre eventuali polizze, con più ampie tutele in caso di sinistro.

Dove posso trovare le informazioni e i dettagli della polizza assicurativa in convenzione con l’Ordine?

Prima di sottoscrivere l’adesione, sul portale https://iscrizioni.alboweb.net/, all’interno della propria pagina personale, nella sezione “Adesioni Polizza RC” è possibile reperire tutta la documentazione specifica e le condizioni di polizza. La consultazione della documentazione non è vincolante: infatti, la sottoscrizione della polizza avverrà solamente a seguito del pagamento. Durante la procedura di adesione alla polizza sarà possibile scaricare il materiale informativo dal portale della Compagnia Assicurativa.

Svolgo le mansioni di una professione sanitaria ma sono inquadrato dal punto di vista contrattuale con contratto atipico o di altra categoria: l’assicurazione mi copre?

La polizza assicurativa stipulata tramite l’Ordine copre i professionisti sanitari (purche’ iscritti all’albo) che svolgono le “attività previste e disciplinate dalla normativa, nonché quelle sviluppate o rese possibili dall’ introduzione delle nuove tecnologie”, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
Nel contratto di polizza si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni aspetti facilmente riconducibili al profilo professionale.
Nel caso di sinistro non verranno valutati i profili contrattuali ma le attività che, come indicato precedentemente , dovranno essere ricondotte a quelle disciplinate per i TSRM o altra professione sanitaria.

L’assicurazione professionale è obbligatoria per i liberi professionisti o solo per i dipendenti pubblici?

Con riferimento al regime di obbligatorietà occorre distinguere le fonti a seconda che si parli di lavoratore libero professionista o dipendente.

Per il libero professionista: la Legge n. 27/2012 (conversione del decreto legge n. 1/2012) ha confermato, all’art.9 comma 4, che il professionista, al momento del conferimento dell’incarico professionale, “deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”. La norma era già stata prevista dalla legge n.148/2011 (conversione del decreto legge n.138 del 13/08/2011) che imponeva agli ordinamenti professionali di riformarsi entro tale data introducendo appunto l’obbligo, a carico dei propri iscritti, di stipula di una polizza per la responsabilità civile professionale. Nello stesso senso, l’art. 10 comma 2 della Legge 24/17 prevede “per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.

Per il dipendente: ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per Colpa Grave.

Quale sono i margini per un’ eventuale denuncia in caso di paziente che si ammala e dichiara di essere stato contagiato dai professionisti sanitari con cui ha avuto a che fare?

Qualsiasi terzo che dovesse ritenere di aver contratto una qualunque malattia infettiva (morbillo, COVID, …) a seguito di un contatto avuto con un professionista sanitario assicurato potrà avanzare una richiesta di risarcimento del danno subito. In tal caso l’assicurato deve trasmettere al Broker AON (https://www.aon.com) questa richiesta di risarcimento, utilizzando il modulo di “denuncia sinistro” che è stato predisposto dalla Commissione SPEPA.
Le polizze di Responsabilità Professionale sono, per l’appunto, di Responsabilità, quindi pagheranno il terzo per il danno subito solo se l’assicurato avrà tenuto un comportamento colposo, cioè caratterizzato da negligenza, imprudenza o imperizia, tale da essere causa del danno stesso.

In caso di denuncia quale iter bisogna seguire (valido solo per polizza in convenzione con Ordine TSRM PSTRP)?

Ogni volta che si riceve notizia di una possibile richiesta di risarcimento è necessario ed utile informare il Broker AON (https://www.aon.com). Sarà poi il broker a comunicare all’assicuratore il fatto che potrebbe dare luogo ad un sinistro. Collegandosi ai seguenti siti è possibile scaricare i moduli di denuncia di sinistro con l’allegato riferito alla privacy:

Sui moduli presenti a fine pagina è possibile trovare gli indirizzi e le modalità di invio al broker.

Non sono ancora riuscito a rinnovare l’iscrizione per l’anno in corso: è possibile avere ugualmente una copertura RC professionale?

Gli iscritti agli Ordini che, per motivi non dipendenti dagli iscritti medesimi, non abbiano avuto la possibilità di rinnovare l’iscrizione per l’anno in corso, possono rinnovare o acquistare la copertura assicurativa, fermo restando che gli stessi dovranno rinnovare l’iscrizione non appena ne avranno la possibilità.

In quali casi si verifica una responsabilità della struttura se un professionista sanitario che lavora in essa viene contagiato dalla malattia Covid-19?

Il professionista che contrae tale virus nel posto di lavoro deve necessariamente aprire il relativo infortunio presso l’INAIL. I contagi da Covid-19 avvenuti nell’ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa a carico di medici, infermieri e altri operatori di strutture sanitarie, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Istituto, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro.
Va comunque considerato che la copertura INAIL potrebbe non coprire completamente il danno.

TRASFERIMENTO E/O CAMBIO ANAGRAFICA

Come posso trasferirmi da un Ordine provinciale ad un altro?

Per il trasferimento da un Ordine a un altro bisogna consultare il sito dell’Ordine www.tsrmpiacenza.it alla sezione “Modulistica” (https://www.tsrmpiacenza.it/modulistica/), dove sono scaricabili gli appositi documenti.

Ho cambiato la mia residenza: come lo comunico all’Ordine?

Per comunicare il cambio di residenza è necessario inviare una mail all’indirizzo PEC dell’Ordine (piacenza@pec.tsrm.org) con i nuovi dati.

L’ORDINE

Quali sono i parametri che identificano quale sia il mio Ordine provinciale di riferimento?

I dati da prendere in considerazione per l’identificazione sono l’indirizzo di residenza e il domicilio lavorativo dell’iscritto. Qualora i dati fossero discordanti, il domicilio lavorativo verrà considerato il parametro più influente. Per coloro che sono disoccupati, vale l’indirizzo di residenza.

Quali categorie professionali sono comprese nell’Ordine TSRM PSTRP?

L’Ordine TSRM PSTRP conta 19 professioni sanitarie: Tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM), Assistenti  sanitari, Tecnici sanitari di laboratorio biomedico (TSLB), Tecnici audiometristi, Tecnici audioprotesisti, Tecnici ortopedici, Dietisti, Tecnici sanitari di neuro fisiopatologia, Tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienisti dentali, Fisioterapisti, Logopedisti, Podologi, Ortottisti – assistenti di oftalmologia, Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (TNPEE), Tecnici della riabilitazione psichiatrica, Terapisti occupazionali, Educatori professionali, Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2021/01/brochure-Professioni-Sanitarie-2019-2.pdf)

Che cos’è una assemblea plenaria degli iscritti?

Agli Albi professionali possono accedere i professionisti sanitari in possesso del titolo abilitante alla professione sanitaria, ivi compresi quelli equipollenti (certificato del titolo accompagnato da apposito decreto ministeriale di equivalenza), come stabilito da apposito D.M. 13 Marzo 2018.
Agli Elenchi speciali a esaurimento, invece, potranno accedere i professionisti che hanno esercitato la propria attività professionale per almeno 36 mesi anche non continuativi negli ultimi 10 anni (dal 2009 al 2018) e che sono in possesso di un titolo che all’epoca dell’immissione in servizio rientrasse fra quelli previsti per l’accesso a selezioni pubbliche nel medesimo profilo professionale esercitato, come stabilito dal D.M. 9 Agosto 2019.

Cosa sono le Commissioni d’Albo (CDA)?

Le commissioni d’Albo sono state istituite con il Decreto ministeriale 15 marzo 2019.
Esse sono rappresentative delle Professioni sanitarie e restano in carica per 4 anni.
Sono organi di tipo collegiale, costituiti da un numero minimo di 5 rappresentanti, a cui è affidato l’autogoverno delle rispettive professioni e a cui spetta esercitare il potere disciplinare.
Esse propongono al Consiglio Direttivo l’iscrizione all’Ordine del professionista, adottano e danno esecuzione ai provvedimenti disciplinari e sanzionatori contenuti nelle leggi e nei regolamenti in vigore. Inoltre, danno il proprio contributo nell’attuazione di provvedimenti e nella promozione di attività che possano interessare la professione.
Sono eleggibili nelle CDA tutti gli iscritti all’albo.

 

FORMAZIONE

Come faccio a verificare quanti crediti ECM ho maturato?

Per verificare i propri crediti ECM bisogna registrarsi sulla piattaforma Co. Ge. APS :.
Nell’apposita sezione di ogni profilo utente è possibile verificare quanti crediti risultano caricati. I crediti vengono associati in maniera automatica attraverso i dati anagrafici forniti al provider ECM prima dell’iscrizione ad un qualsiasi corso frequentato.

Nel corso del tempo è opportuno fare un controllo incrociato tra i corsi frequentati e quelli effettivamente accreditati sul sito. Nel caso di incongruenze, sarà possibile inserire manualmente tutti gli attestati di frequenza dei corsi mancanti e non ancora accreditati.
Appare indispensabile, quindi, conservare tutti gli attestati in cartaceo dei corsi frequentati, per non incorrere nella perdita dei crediti al possibile verificarsi di malfunzionamenti della piattaforma.
Inoltre è utile aggiornare frequentemente il proprio profilo, specie in periodi o situazioni particolari che prevedono esenzioni (maternità, frequenza master o corsi di laurea), da documentare formalmente sulla piattaforma con la compilazione degli appositi moduli, per garantirne il riconoscimento ufficiale.